Due nuovi tipi di permesso di soggiorno, come funzionano
di Annamaria Villafrate
Due nuovi tipi di permesso di soggiorno, come funzionano.
Il decreto Sicurezza, tra le altre novità, introduce due nuovi tipi di permessi di soggiorno: per calamità naturali e per atti di particolare valore civile.
Tante le novità del Decreto Sicurezza in materia d'immigrazione, tra queste anche due nuovi permessi di soggiorno. Il primo riguarda i migranti che, a causa di calamità naturali presenti nel loro paese di origine, si trovano nell'impossibilità momentanea di rientrarvi perché il ritorno e la permanenza non sarebbero sicuri.
Il secondo invece è disposto nei confronti di coloro che compiono atti di particolare valore civile ai sensi dell'art. 3. della legge n. 13/1958.
Indice: Decreto Sicurezza: due nuovi tipi di permessi di soggiorno Permesso di soggiorno per calamità naturali Permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile Decreto Sicurezza: due nuovi tipi di permessi di soggiorno.
Il decreto legge Salvini n. 113/2018 contenete le "Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata" introduce due nuovi tipi di permessi di soggiorno.
Il primo, per calamità naturali, è disciplinato dall'art. 20 bis, introdotto ex novo nel Testo Unico Immigrazione dlgs. 286/1998 dall'art. 1, comma 1, lettera h) del d.l. 113/2018; il secondo, per atti di particolare valore civile, contenuto nell'art. 42 bis, è stato introdotto nel Testo Unico Immigrazione dall'art. 1, comma 1, lettera q) d.l. 113/2018.
Vediamo in dettaglio in cosa consistono questi due nuovi permessi di soggiorno. Permesso di soggiorno per calamità naturali. Il permesso di soggiorno per calamità naturali, previsto dal nuovo art. 20 bis del TU dlgs. 286/1998 viene rilasciato, quando il Paese di origine in cui lo straniero deve rientrare, si trova in una situazione di accidentale ed eccezionale calamità, che non ne permette il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza. In questi casi il Questore rilascia questo particolare permesso di soggiorno per calamità, della durata di sei mesi, che vale solo all'interno del territorio nazionale e che permette di svolgere un lavoro o un impiego, anche se non può essere convertito in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile. Il secondo e nuovo tipo di permesso di soggiorno, riconosciuto per il compimento di particolari atti di valore civile, è disciplinato dal nuovo art. 42-bis che TU dlgs. 286/1998, che per definire le azioni "premiate" con il rilascio del documento, rinvia all'art. 3, legge n. 13/1958, secondo la quale, le ricompense al valor civile vengono concesse a coloro che compiono, come previsto dall'art. 1 della medesima legge "atti di eccezionale coraggio che manifestano preclara virtù civica e per segnalarne gli autori come degni di pubblico onore" esponendo consapevolmente la propria vita in pericolo al fine di: salvare persone esposte a un pericolo grave e imminente; impedire o diminuire il danno di un grave disastro pubblico o privato; ristabilire l'ordine pubblico, nel caso sia stato gravemente turbato; mantenere forza alla legge; arrestare o partecipare all'arresto di malfattori; far progredire la scienza o semplicemente per bene dell'umanità; tenere alti il nome e il prestigio della Patria.
In questo caso il rilascio del permesso viene autorizzato dal Ministro dell'interno, su proposta del prefetto competente, a meno che non sussistano ragioni per ritenere che lo straniero sia pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, che ai fini della pericolosità sociale del migrante valuta la sussitenza di "eventuali condanne per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3".
Il permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile dura due anni, è rinnovabile e permette al titolare di convertirlo in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato e di accedere allo studio.
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